Come ben sanno coloro che, almeno per una volta, abbiano organizzato una caccia al tesoro, non è tanto la scelta del luogo dove nasconderlo a fare la differenza, quanto piuttosto la preparazione dei “bigliettini” contenenti i dati grazie ai quali proprio quel tesoro potrà essere trovato dai giocatori.
Un problema analogo è quello che si pongono – o almeno dovrebbero – gli autori di opere al momento in cui decidano di divulgarle grazie alle reti telematiche.
Il tesoro, in questo caso, è l’opera (ad esempio un documento informatico contenente un articolo scientifico o letterario); e, allora, i bigliettini da nascondere dentro cortecce d’albero o sotto i sassi, che cosa diventano? Metadati.
Si tratta, richiamandoci alla definizione normativa di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, di “un insieme di dati associati a un documento informatico, […] per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione”.
La metadatazione, dunque, ricopre un ruolo essenziale allorquando i dati sono esposti ai terzi e, in particolare, è la chiave per agevolarne la ricerca, la scoperta, l’accesso e, se del caso, il riuso.
E’ grazie ai metadati, ed alle informazioni ivi inserite, che un’opera può divenire il tesoro per l’autore: questi lo riteneva già tale, ma l’essere trovato da altri destinatari ed utenti/navigatori ne compirà la funzione.
A tutt’oggi, ancora molti ritengono che “caricare su internet” un oggetto equivalga a divulgarne il contenuto. In realtà, “mettere in rete” equivale più propriamente a rendere accessibile un contenuto a coloro che lo cercano. Farsi trovare è una dimensione che il “tesoro” deve, per sua natura, garantire.
Tale rilievo trova rispondenza anche sotto il profilo della repressione di comportamenti antigiuridici riguardanti la diffamazione. E’ stato acutamente osservato, infatti, che la soglia della illiceità non è oltrepassata quando il contenuto oltraggioso è immesso in rete, ma piuttosto quando il colpevole agisca affinché quel contenuto si renda reperibile.
Ma torniamo alle cose preziose e consideriamo tali le opere creative per le quali ricorrano i presupposti per l’applicazione del diritto di autore. Sono note le questioni dibattute a proposito della titolarità del diritto di autore quando esso si accinga a pubblicare la propria opera sulla rete. Inesplorata, invece, è la questione relativa ai metadati che siano associati all’opera.
Eppure il tema appare niente affatto irrilevante ammesso che, come sopra accennato, un’opera abbia per sua natura un valore “funzionale” che si esplica nella sua fruibilità da parte di altri che non l’autore soltanto. E ciò è possibile, o meglio diviene più efficace ed efficiente, grazie ai metadati.
Chiunque, entrando in una biblioteca già decine d’anni fa, per trovare il volume che gli occorreva, approfittava dei metadati descrittivi contenuti negli schedari ordinati per titolo, autore, prima di rivolgersi al bibliotecario per la richiesta del cartaceo.
I metadati sono oggi definiti e distinti per tipologia: descrittivi (titolo, autore); strutturali (ad esempio una citazione, intesa come riferimento tra documetni diversi); amministrativi (ad esempio ultimo back up o titolare diritti).
In ambiente informatico le opportunità di metadatazione sono aumentate in modo esponenziale. Basti pensare alle diverse soluzioni grazie alle quali è possibile associare metadati alla risorsa originaria: tag “Meta” o tag link se documenti Html. E a ciò si aggiunge la classificazione qualitativa dei metadati, basata su fattori quali il legame tra dato-metadato e il livello di dettaglio.
E ancora, chiunque si sia cimentato con la produzione di metadati sa quanto il rispetto degli standard esistenti al riguardo sia tanto essenziale quanto complesso.
Di tale creazione, del contenuto dei metadati, chi è l’autore?
Vi sono alcune considerazioni dalle quali può prendere avvio la ricerca in tale territorio inesplorato.
In primo luogo, è certa la necessità di discernere se la creazione di metadati strutturati e del loro contenuto realizzi i presupposti per l’insorgere del diritto di autore che, in breve, tutela le opere in quanto frutto dell’ingegno. Da qui meriterebbe di essere verificata l’ipotesi che l’autore dell’abstract o “sintesi” abbia piena e distinta titolarità sul loro contenuto malgrado esso sia riferito all’opera indiscutibilmente di terzi.
Sotto questo profilo, l’ipotesi potrebbe assumere rilevanti effetti qualora calata nell’esame della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito della produzione di letteratura scientifica. E’ nota l’esistenza di un interessante dibattito sulla titolarità dei diritti sulla versione comunemente denominata “post-print”, contesi tra l’autore (di norma pacifico titolare dei diritti sulla versione “pre-print”) e l’editore (di norma pacifico titolare dei diritti sulla versione “publisher”). Posto che la versione “post-print”, o meglio “referred” contiene già “metadati”, di norma associati ad opera di terzi, ecco che anche questi entrerebbero a far parte della contesa, almeno con riferimento ai metadati che abbiano un collegamento forte con i dati cui si riferiscono, proprio perché i secondi incorporano i primi.
In secondo luogo è certo che i metadati, per assolvere la funzione che è loro propria, rendano necessaria la loro strutturazione. Da qui meriterebbe di essere verificata l’ipotesi che tale anca dati”. La Direttiva CE 96/9, all’art. 1, n. 2) definisce quest’ultima come “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”. Peraltro, il successivo art. 3, chiarisce che la tutela giuridica delle “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore (…) non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”.
E la Corte di Giustizia (cfr. Causa C-604/2010) ha stabilito che può definirsi creazione dell’ingegno la banca dati il cui autore, mediante la scelta o la dispozione dei dati in essa contenuti, esprima la propria capacità creativa perché effettua scelte libere e creative e non limitate da considerazioni esclusivamente di carattere tecnico.
I prossimi passi saranno indirizzati a mettere in luce gli elementi caratterizzanti, anche sotto il profilo più tecnico e giuridico, la metadatazione. Ma, non v’è dubbio, la caccia al tesoro è iniziata.