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OA Policy: Legislazione Italiana e tedesca a confronto

Scritto da Stefano Nanni

È articolato il cammino normativo italiano ed europeo per incentivare e regolare il fenomeno dell’Open Access, quale libera disponibilità in rete della letteratura scientifica e possibilità, per ciascun utente, di utilizzarne in modo ampio i contenuti, senza barriere finanziarie, tecniche o legali, ma con l’unico vincolo di garantirne l’integrità e la paternità intellettuale

Sul tessuto sviluppatosi nel tempo a seguito del tentativo da parte del mondo scientifico ed accademico di attuazione dell’idea scaturita a seguito delle tre importanti  Dichiarazioni, sorte in seno al movimento dell’OA, comunemente note con la sigla BBB (Budapest – febbraio 2002,  Bethesda – giugno 2003, Berlino – ottobre 2003),  è intervenuta la commissione UE che ha sviluppato, sin dal 2006, un’articolata politica a favore dell’apertura applicandola ai programmi di ricerca (FP7 e Horizon 2020) e chiedendo agli stati membri di attuare precise misure a favore dell’OA.

L’azione europea è culminata nella Raccomandazione della Commissione sull’accesso all’informazione e sulla sua conservazione (2012/417/UE) del 17 Luglio 2012.

Essa riguarda in particolar modo le pubblicazioni: l’UE chiede agli Stati membri di definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito di attività di ricerca e finanziate con fondi pubblici per le quali raccomanda anche l’accesso aperto. Si chiede di provvedere affinché sia assicurato, quanto prima possibile, un accesso aperto alle pubblicazioni di tal tipo, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la loro data di pubblicazione, periodo che si estende a dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell’area delle scienze sociali e umane.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione Europea del 17 luglio 2012, l’Italia ha emanato il DL 91/2013 “Disposizioni urgenti per la tutela, valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” convertito con modificazioni dalla L. 112/2013, attualmente in vigore.

La versione finale è depotenziata rispetto al testo iniziale contenuto nel decreto legge, e per questo motivo non sono mancate le critiche di alcuni importanti esponenti del movimento  OA.  Motivi di questa resistenza sono non solo che l’editoria guarda con diffidenza all’accesso aperto,  ma soprattutto il fatto che una porzione consistente del mondo scientifico continui ad essere attaccato al sistema tradizionale di pubblicazione. La norma italiana costituisce una applicazione ancora parziale della raccomandazione UE.  Essa è norma obbligatoria (“i soggetti preposti all’erogazione e alla gestione …devono adottare”) nonché programmatica (poiché il vincolo attiene all’attuazione delle “misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto”). Quanto al campo di applicazione essa si rivolge sotto il profilo soggettivo ai soggetti finanziatori, con implicito riferimento al MIUR e alla sua attività di finanziamento della ricerca di università ed enti. Riguardo a quello oggettivo se ne specifica la periodicità (“articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue”). Si parla inoltre di articolo, non di pubblicazione o contributo scientifico, anche se il temine va interpretato estensivamente. La preoccupazione del disposto legislativo è quella di tenere fuori dal raggio di azione i libri, in particolare quelli che hanno finalità didattiche e costituiscono pertanto fonte di profitto per le case editrici.

Quanto alle misure da adottare, per la realizzazione dell’accesso aperto, il legislatore italiano ha scelto in favore di entrambe le vie: verde e aurea. Da un lato la diffusione di archivi aperti e di iniziative per l’autoarchiviazione (cd. green road), dall’altro la creazione di periodici elettronici in grado di costituire un’alternativa alla tradizionale editoria commerciale (cd. gold road).

Secondo lo spirito della strategia raccomandata da BOAI (Budapest Open Access Initiative) la prima via consente di sostenere che lo scopo dell’autoarchiviazione è quello di rendere massimo l’accesso ai risultati della ricerca peer reviewed ma anche pre-print, ampliandone la visibilità, l’utilizzo e l’impatto per l’intera comunità scientifica. La seconda è invece un ritorno allo strumento principe di disseminazione dell’informazione scientifica, e cioè la rivista: gli studiosi sono infatti invitati a produrre una nuova generazione di periodici in alternativa alle testate commerciali, e al tempo stesso a sostenere quelle riviste che decidono di passare all’accesso aperto. Ne consegue che tali riviste avendo lo scopo di diffondere nella maniera più ampia i propri articoli, non praticheranno politiche di sottrazione dei diritti, né imporranno restrizioni all’accesso e all’uso dei materiali pubblicati, così come non richiederanno il pagamento di tariffe o abbonamenti. Pertanto il loro sostentamento potrà derivare esclusivamente da finanziamenti concessi da fondazioni, università o istituti di ricerca.

Tornando alla normativa italiana questa specifica, inoltre, che ai fini dell’applicazione della raccomandazione UE, l’apertura deve realizzarsi “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, discostandosi però in tal modo dal testo comunitario che parla invece di una pianificazione finanziaria.

La via praticata da università ed enti di ricerca italiani è stata sinora principalmente quella verde. Ma non è stato previsto un programma di finanziamento per estendere e rafforzare la rete degli archivi istituzionali, così come auspicava il movimento OA. Si prevede pertanto la ripubblicazione dell’articolo senza scopo di lucro su archivi istituzionali o disciplinari in modo tale che il medesimo articolo sia accessibile a titolo gratuito “dal luogo e nel momento scelti individualmente” (in tal senso riferendosi a reti di telecomunicazione elettronica come internet) nell’ambito della normativa del diritto d’autore: entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per quelle umanistiche e delle scienze sociali.

L’assenza dello scopo di lucro è una specificazione ricorrente nei modelli normativi europei ma pone il problema di come giungere a innestare sulla gratuità anche la concessione al pubblico dei diritti di riutilizzo (pilastro della dichiarazione di Berlino).

Nel passaggio inoltre relativo alla ripubblicazione in archivi manca il chiarimento su quale sia la versione soggetta alla ripubblicazione (pre-print, post-print o peer-reviewed?). La legge italiana tace sul punto! In tal senso hanno cercato di esprimersi le policies istituzionali dei vari atenei.

Nel mondo accademico molte Università hanno aderito alla Dichiarazione di Messina del 2004, documento italiano a sostegno della dichiarazione di Berlino del 2003  sull’accesso aperto alla letteratura accademica. La CRUI ha emanato una serie di linee guida e raccomandazioni, sino a richiedere di inserire il principio di accesso aperto nei nuovi statuti a seguito della riforma della normativa sul sistema universitario.

L’Università di Firenze è stata una delle prime a realizzare un archivio istituzionale ad accesso aperto. Nella policy Open Access l’UNIFI si è proposta di realizzare le due viee: gold tramite lo strumento della casa editrice dell’Ateneo fiorentino,  la Firenze University Press e green tramite l’autoarchiviazione in FLORE-IRIS,  repository istituzionale ad accesso pieno e aperto.  Specificando peraltro nel 2016, in sede di adunanza del Senato accademico riguardo una “Nuova versione della policy dell’Università degli Studi di Firenze dell’Accesso Aperto alla Letteratura Scientifica”, che nell’archiviazione in FLORE  non è ammesso il deposito della versione pre-print!

La via verde si innesta così in Italia su una legge del diritto d’autore fortemente ostile alla condivisione della scienza, nonché su una prassi che vede l’autore scientifico cedere, gratuitamente e senza una preventiva negoziazione i propri diritti agli editori. Con la conseguenza che una volta ceduti i diritti, è l’editore a determinare se e quando si potrà ripubblicare.

Diversamente in Germania il modello tedesco – legge 1 Ottobre 2013 (BGBI. I S. 3714) – è l’unico che prende le mosse dall’ostacolo a monte della via verde all’accesso aperto: il diritto d’autore.

Per garantire  la praticabilità della via verde, il legislatore tedesco, tramite l’aggiunta di un quarto comma al paragrafo 38 della legge tedesca sul diritto d’autore, nell’ambito di una più ampia novella alla legge sulla tutela delle opere dell’ingegno (auspicabile anche nel nostro ordinamento),  conferisce  all’autore di un contributo scientifico, generato nel contesto di un’attività di ricerca finanziata almeno per metà con risorse pubbliche e pubblicato in una raccolta che esce periodicamente almeno due volte all’anno, il diritto di rendere pubblicamente accessibile per scopi non commerciali il medesimo contributo, nella versione accettata dal manoscritto, dopo il termine di dodici mesi dalla prima pubblicazione. Il meccanismo giuridico opera anche qualora l’autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all’editore della prima pubblicazione e l’eventuale accordo derogatorio a vantaggio dell’autore è nullo.

La norma tedesca, disposizione imperativa e inderogabile per via negoziale, prova così a bilanciare gli interessi contrapposti di editori e mondo scientifico limitando la propria portata applicativa alle pubblicazioni periodiche, con l’ulteriore compromesso con le posizioni degli editori riguardo al termine per la maturazione del diritto (l’autore ha diritto a ripubblicare solo dopo un anno) e lo scopo non commerciale della ripubblicazione.

Concludendo possiamo dire che senza investimenti economici e organizzativi, senza lo sviluppo di una cultura dell’apertura della conoscenza scientifica e senza regolamentazione nel dettaglio, il cammino dell’accesso aperto rischia di arrestarsi o di rallentare sempre più.

Deve crescere la coscienza che l’OA non è una battaglia contro gli editori, è piuttosto un movimento che mira a rendere il mercato dei servizi editoriali concorrenziale.

Link di approfondimento
Per una definizione dei termini, si veda il Glossario dell’Open Access di Giovanni Salucci.

Autore

Stefano Nanni

Avvocato, esperto in diritto commerciale e societario, ha maturato una specifica esperienza nella contrattualistica d’impresa e nelle materie di “conformità normativa” che regolano l’attività d’impresa (Privacy & Data Protection, HSE, 231). Esperto in Intellectual Property con particolare riferimento al diritto di autore, agli strumenti di disciplina contrattuale delle eventuali licenze, alla promozione del movimento “open access”.