Novità

Open Access e Prin2017

Scritto da Giovanni Salucci

È uscito da poco il bando ufficiale per il nuovo PRIN2017; come noto, si tratta di finanziamenti pubblici a progetti di ricerca delle Università italiane: saranno ammessi al finanziamento i progetti (triennali) che supereranno un duro percorso di selezione condotto anche con l’intervento di esperti valutatori esteri.

Come si colloca il bando, rispetto all’Open Access?

Balza subito all’occhio che il bando, costituito solamente di 8 articoli, ne abbia addirittura uno (l’art. 7) che ha come titolo proprio Open Access; lo riportiamo per intero.

Articolo 7
Open access

  1. Ciascun responsabile di unità garantisce l’accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche ‘peer-reviewed’ nell’ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
  2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
  3. I responsabili di unità sono peraltro esentati dall’obbligo di assicurare l’accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se questo dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

 

Possiamo quindi dire che il tema è stato senza dubbio preso in considerazione; ma come è stato affrontato?

Per avere il quadro completo, occorre analizzare nel dettaglio sia il testo dell’art. 7 che le varie esemplificazioni e chiarimenti inseriti negli allegati al bando, dove si fa riferimento ai costi ammissibili, alle rendicontazioni e ripartizioni delle voci di costo.

Facendo una sintesi per punti:

  • Il Bando accoglie la normativa dell’Open Access, cioè della pubblicazione dei risultati scientifici ad almeno un supporto digitale disponibile gratuitamente
  • Nel caso di pubblicazioni scientifiche soggette a peer review (tipicamente articoli nelle riviste, ma non solo) c’è almeno l’obbligo del deposito in un repository istituzionale (Green Open Access); l’obbligo viene meno solamente se ci sono motivazioni di riservatezza (ed es: brevetti, licenze, ecc.)
  • Nel caso di decida di pubblicare direttamente in Open Access (Gold Open Access) non è necessaria la rendicontazione dei costi, in quanto questi costi rientrano tra quelli compresi nelle Spese generali e quindi conteggiate con una percentuale a forfait. La stessa cosa vale per gli eventuali costi relativi all’Open Data.
  • Nel caso di pubblicazioni di libri attinenti la ricerca, i costi sono ammissibili e vanno rendicontati tra gli Altri costi di esercizio.

Sintetizzando, nei confronti dell’Open Acccess  il bando presenta luci ed ombre: consente ancora la rendicontazione di costi di pubblicazioni cartacee (a differenza di quanto indicato dalle linee guida Horizon 2020), ma impone la pubblicazione in Accesso aperto dei risultati della ricerca; interessante soprattutto il fatto che i costi di pubblicazione e gestione dell’Accesso aperto non siano nemmeno da rendicontare. In questo modo la disseminazione in Accesso Aperto, inserita nelle spese generali,  si intende come un costo naturale, intrinseco al sistema della ricerca stessa al pari di altre voci di costo tradizionali (bollette, costi di struttura, costi per attrezzature, spese telefoniche e di missione…)

Per approfondire
Bando del PRIN

Autore

Giovanni Salucci

Vive a Firenze, CEO di Progettinrete, si occupa di editoria accademica, di innovazione nei processi editoriali delle university press e di tutto ciò che riguarda la definizione dei flussi, la raccolta, gestione, archiviazione, indicizzazione, ricerca e distribuzione dell’informazione. Dal 2021 è docente di Laboratorio di editoria digitale all'Università di Firenze.